Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 17
17 / 30Presentazione dei piani
In vigore dal 6 ott 1981
La RAI è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'amministrazione, tenuto conto dei criteri generali formulati dalla commissione parlamentare di cui all' della legge 14 aprile 1975, n. 103, in ordine ai piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, i seguenti tipi di piani:
a) piani tecnici di sistema relativi al miglioramento della ricezione dei programmi radiofonici sul territorio nazionale irradiati sulle reti a modulazione di ampiezza ed alla introduzione del servizio stereofonico sulle tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza, previsti al punto 2) dell' della presente convenzione;
b) piani di massima tecnico-finanziari concernenti l'insieme delle realizzazioni relative ad un triennio nel campo degli impianti di diffusione e collegamento.
Tali piani indicano le iniziative da avviare a realizzazione nel corso di ciascun esercizio. Essi dovranno indicare le caratteristiche principali degli impianti e, settore per settore, gli indirizzi generali e gli obiettivi che si intendono perseguire con le realizzazioni previste. I piani dovranno comprendere:
le previsioni della società concessionaria sull'andamento della utenza e dei servizi oggetto della presente convenzione;
il programma di sviluppo degli impianti, elaborato anche in relazione al piano generale di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni predisposto dall'amministrazione;
gli investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, e le indicazioni sulle effettive disponibilità economiche della società concessionaria ai valori correnti al momento della presentazione;
c) piani particolari concernenti la realizzazione di impianti e reti singole previste nei piani di massima.
Essi, tra l'altro, indicano i dati, le caratteristiche e le procedure di progetto e di realizzazione, la destinazione delle opere, la ubicazione e le frequenze di funzionamento richieste e i costi preventivati. Nel caso della attività di ricerca e sperimentazione essi conterranno i dettagli e le finalità dei singoli studi.
I piani tecnici di sistema indicati alla lettera a) del presente articolo dovranno essere presentati dalla RAI all'amministrazione entro il 31 dicembre 1981.
Entro il mese di settembre di ciascun anno la RAI presenterà all'amministrazione, con adeguata documentazione, il piano di massima tecnico-finanziario per il successivo triennio.
Le indicazioni del piano di massima saranno elaborate in forma più particolareggiata per il primo anno di validità del medesimo.
Entro novanta giorni dalla presentazione del piano di massima l'amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il consiglio di amministrazione, procede alla sua approvazione oppure formula le proprie osservazioni in ordine alla rispondenza del piano ai criteri generali di cui al primo comma del presente articolo.
Il termine suddetto è prorogato di giorni trenta, quando l'amministrazione richieda altri elementi entro sessanta giorni dalla presentazione.
I lavori necessari per dare esecuzione ai piani di massima saranno di volta in volta autorizzati secondo i piani particolari che la RAI è tenuta a presentare con un congruo anticipo sulla prevista data di inizio della realizzazione.
L'amministrazione approva, entro sessanta giorni dalla presentazione, il piano particolare. Il termine è prorogato di giorni sessanta qualora l'amministrazione richieda integrazioni e modifiche.
La RAI comunica di volta in volta all'amministrazione la data di attivazione dei singoli impianti inviando il relativo progetto esecutivo.
La RAI, inoltre, è tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica richiesta dall'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-17