Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 16
16 / 30Efficienza degli impianti
In vigore dal 6 ott 1981
La RAI si obbliga a mantenere costantemente tutti gli impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il normale processo di rinnovo degli impianti.
La RAI è tenuta a trasmettere all'amministrazione la documentazione relativa ai rinnovi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-16