Art. 14 · Prestazioni aggiuntive
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 14

14 / 30

Prestazioni aggiuntive

In vigore dal 6 ott 1981
Le prestazioni aggiuntive di cui all', lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, e le relative condizioni e modalità saranno regolate con le speciali convenzioni previste dall' della stessa legge, da stipulare con le amministrazioni dello Stato direttamente interessate con l'intervento dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-14