Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 11
11 / 30Attività di ricerca e di sperimentazione
In vigore dal 6 ott 1981
Al fine di conseguire il miglioramento dei servizi la RAI è tenuta a svolgere ricerche e sperimentazioni sulle più avanzate tecniche in materia di trasmissioni radiofonica e televisiva. Le ricerche e le sperimentazioni riguardano fra l'altro anche reti via cavo pluricanali, trasmissioni di informazioni addizionali sui trasmettitori radiofonici, trasmissioni di più canali audio associati al programma TV, nuove tecniche di trasmissione televisiva, secondo programmi di massima e piani particolari sottoposti all'amministrazione che li approva sentito il consiglio superiore tecnico.
La RAI si impegna a sperimentare la diffusione diretta dei programmi da satellite. In conformità all'attuale quadro legislativo, definito dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, ed alle indicazioni delle sentenze della Corte costituzionale n. 202 del 1976 e n. 148 del 1981, che riservano alla società concessionaria la diffusione in ambito nazionale, la sperimentazione del servizio di radiodiffusione radiofonica e televisiva su scala nazionale è attribuita alla RAI in esclusiva e sarà svolta sulla base di un piano generale, che verrà predisposto dall'amministrazione con la collaborazione della società concessionaria, finalizzato al coordinamento con i programmi nazionali ed internazionali riguardanti il settore e con i piani di sviluppo dell'industria nazionale interessata.
La RAI potrà realizzare in tempo utile il collegamento tra i propri impianti e la stazione di terra destinata all'invio dei programmi al satellite, ai sensi del successivo .
La RAI è impegnata a studiare nuove tecniche - specialmente in relazione ai sistemi televideo - e ad applicarle in via graduale, compatibilmente con gli aspetti tecnici, economici e della domanda della utenza, per rendere comprensibili ai privi dell'udito ed ai non vedenti i programmi televisivi, con particolare riguardo ai notiziari informativi.
L'amministrazione si riserva di coordinare le sperimentazioni promosse dalla RAI con analoghe ed affini ricerche condotte dalla stessa amministrazione e da altri gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni.
La RAI informa periodicamente l'amministrazione e la commissione parlamentare dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche e nella attività di ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-11