Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 1
1 / 30Oggetto della concessione
In vigore dal 6 ott 1981
CONVENZIONE
TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, S.p.A., PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA CIRCOLARE
CONVENZIONE
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione in esclusiva sul territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare.
PREMESSO
che l' della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce al Governo la facoltà di provvedere al servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica;
che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del predetto servizio pubblico, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, ha scadenza in data 11 agosto 1981;
che sussiste la necessità di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di sei anni, ai sensi dell' della citata legge 14 aprile 1975, n. 103;
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del direttore generale dott. Ugo Monaco - che in seguito verrà più brevemente denominato "amministrazione" - e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a, con sede in Roma - legalmente rappresentata dal presidente dott. Sergio Zavoli, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 29-30 luglio 1981 - che nel corso del presente atto verrà più brevemente denominata "RAI" o "società concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso.
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Oggetto della concessione
È concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, via radio, via cavo, via filo e con qualunque altro mezzo trasmissivo, siccome oggetto di riserva statale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione e degli della legge 14 aprile 1975, n. 103, così come modificati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976.
La società concessionaria è tenuta, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli, a diffondere, in regime di servizio pubblico, i programmi di cui al precedente comma sul territorio nazionale.
La concessione conseguentemente comprende:
a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva come specificata nei commi precedenti;
b) la trasmissione mediante gli impianti predetti di programmi di qualsivoglia natura nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a norma dell' della legge 14 aprile 1975, n. 103. È concesso, inoltre, senza esclusività, il servizio di radio-fotografia circolare.
È vietata la subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-1