Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 10 set 1981
L' del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, è sostituito dal seguente: "Sono da considerare regionali i pubblici servizi di comunicazioni e trasporti, ad eccezione di quelli esercitati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione. Rientrano, tra l'altro, tra i servizi regionali ai sensi del comma precedente: a) le linee automobilistiche di servizio pubblico sia di persone che di merci, sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575; b) le linee ferroviarie in concessione; c) i servizi pubblici tranviari, ivi comprese le linee metropolitane urbane ed extraurbane, i servizi filoviari, le funicolari terrestri ed ogni altro mezzo di trasporto terrestre a funi senza rotaie; d) le attribuzioni concernenti l'applicazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive aggiunte e modificazioni, limitatamente agli autoservizi pubblici di trasporto di persone e di merci e le autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi e al servizio di noleggio da rimessa. Tali attribuzioni sono esercitate dal competente organo regionale in conformità ai criteri adottati in materia dal Ministero dei trasporti; e) ogni altra attribuzione in materia di comunicazioni e trasporti di interesse regionale".
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