Art. 3
3 / 8In vigore dal 10 set 1981
L' del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, è sostituito dal seguente:
"Sono esercitate dall'amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti, agli istituti, compresi quelli consorziali, ed alle organizzazioni operanti nelle materie di cui all' del presente decreto, nonché in ordine ai concessionari di pubblici servizi di trasporto, esistenti nel territorio della regione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-06;485#art-3