Art. 2
2 / 8In vigore dal 10 set 1981
L' del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, è sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'articolo precedente passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia:
la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1968, n. 428;
gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione.
Per l'esercizio delle attribuzioni degli uffici suelencati non trasferite alla regione siciliana a norma del presente decreto lo Stato continua ad avvalersi degli uffici medesimi.
Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.
L'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti alla regione; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.
La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.
Nelle ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del presente comma è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-06;485#art-2