Art. 1
1 / 3In vigore dal 12 set 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 1 febbraio 1965, n. 13, modificata con le leggi 21 marzo 1967, n. 151; 19 ottobre 1970, n. 802; 15 febbraio 1973, n. 25; 14 dicembre 1976, n. 847, e 21 dicembre 1978, n. 838;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;
Viste le disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificate, fra l'altro, con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1972, n. 888;
Vista la direttiva 75/349/CEE in data 26 maggio 1975 della commissione delle Comunità europee, relativa alle modalità della compensazione per equivalenza e dell'esportazione anticipata nel quadro del regime del perfezionamento attivo;
Vista la direttiva 75/681/CEE in data 23 settembre 1975 della commissione delle Comunità europee, concernente alcune modalità di applicazione del regime del perfezionamento attivo;
Vista la direttiva 76/119/CEE in data 18 dicembre 1975 del consiglio delle Comunità europee, relativa alla armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo;
Vista la direttiva 78/206/CEE in data 7 febbraio 1978 della commissione delle Comunità europee, relativa al trattamento tariffario delle merci reimportate tal quali nell'ambito del regime del perfezionamento passivo;
Vista la direttiva 78/1018/CEE in data 27 novembre 1978 del Consiglio delle Comunità europee, relativa alla armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il regime degli scambi "standard" di merci esportate per riparazione;
Viste le direttive 78/1032/CEE e 78/1033/CEE in data 19 dicembre 1978 del Consiglio delle Comunità europee, concernenti il trattamento fiscale applicabile al traffico internazionale dei viaggiatori;
Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni ed integrazioni al soprarichiamato testo unico ed alle anzidette disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della predetta legge 1 febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:
.
Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Art. 179, lettera a), le parole: "la quantità, la qualità e l'origine della merce" sono sostituite dalle parole: "la qualità e, occorrendo, la quantità e l'origine della merce".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea importazione può, con la stessa procedura prevista per il rilascio, prorogarne o ridurne il periodo di validità.".
Art. 186 - nel secondo comma le parole: "Il Ministero delle finanze" sono sostituite dalle parole: "Il capo della circoscrizione doganale nella quale è compresa la dogana di emissione della bolletta di temporanea importazione,".
Nell'ultimo comma le parole: "per la loro successiva destinazione verso un Paese terzo" sono soppresse.
Art. 187 - il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può consentire che la esportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea importazione delle merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle effettivamente impiegate. Nell'autorizzazione sono stabiliti:
a) qualità, quantità e valore dei prodotti ammessi alla preventiva riesportazione;
b) qualità, denominazione tariffaria e commerciale nonché quantità delle merci che verranno importate temporaneamente;
c) il termine entro il quale deve avvenire la temporanea importazione;
d) le altre condizioni e modalità necessarie per l'esecuzione delle operazioni.".
Art. 199 - nel primo comma le parole: "Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie e quelle estere di cui all'art. 185, che vengono spedite fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole:
"Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie, quelle estere di cui all'art. 185 nonché quelle estere rispondenti alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che vengono spedite fuori del territorio doganale".
Art. 203 - è sostituito dal seguente:
"Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202 devono essere stabiliti:
a) la qualità, la quantità e, occorrendo, il valore della merce;
b) lo scopo per il quale viene effettuata la temporanea esportazione;
c) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere reimportati; detto termine è fissato in rapporto alle esigenze del trattamento cui deve essere sottoposta la merce in temporanea esportazione e può essere prorogato, quando le circostanze lo giustificano, dal capo della circoscrizione doganale;
d) il periodo di validità dell'autorizzazione; detto periodo può essere illimitato;
e) occorrendo, i coefficienti di rendimento ed ogni altro elemento utile alla identificazione della merce all'atto della reimportazione;
f) il Paese o i Paesi ove deve essere effettuato il trattamento previsto.
L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea esportazione può, con la stessa procedura prevista per il rilascio, prorogarne o ridurne il periodo di validità.".
Dopo l'art. 203 è aggiunto il seguente:
"Art. 203-bis (Persone a cui può essere rilasciata l'autorizzazione). - Le autorizzazioni di cui agli articoli 201 e 202 possono essere rilasciate soltanto alle persone fisiche e giuridiche stabilite nel territorio della Comunità economica europea per merci di proprietà delle persone stesse o di terzi.".
Art. 206 - nel primo comma le parole: "L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea esportazione" sono sostituite dalle parole: "Il capo della circoscrizione doganale nella quale è compresa la dogana di emissione della bolletta di temporanea esportazione,".
Dopo l'art. 206 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 206-bis (Cessione di merci in temporanea esportazione). - Le merci temporaneamente esportate ed i prodotti derivati dai trattamenti, ancorchè incompleti, previsti dall'art. 200 a cui le stesse siano state assoggettate, possono, su autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, formare oggetto di cessione ed essere reimportate dal cessionario, a condizione che il cessionario medesimo assuma tutti gli obblighi già imposti al cedente e fornisca la prova dell'avvenuta cessione. Nei confronti del cessionario si applicano le disposizioni dell'art. 205; la cauzione eventualmente prestata dal cedente viene svincolata.".
"Art. 206-ter (Scarico della temporanea esportazione per equivalenza). - In deroga all'art. 199, primo comma, l'autorità competente al rilascio della autorizzazione ai sensi degli articoli 201 e 202 può consentire che a seguito della temporanea esportazione di merci per riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto, siano reimportati prodotti da classificare nella stessa sottovoce tariffaria e che risultino di qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci temporaneamente esportate, se queste fossero state sottoposte ai trattamenti previsti. Se le merci da esportare temporaneamente sono state già utilizzate, può essere autorizzata la reimportazione di prodotti nuovi solo alle condizioni che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221.
Il Ministero delle finanze d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può consentire che la reimportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea esportazione delle merci da sottoporre a riparazione. In tali casi nell'autorizzazione sono stabiliti:
a) qualità, quantità e denominazione tariffaria dei prodotti ammessi alla preventiva reimportazione nonché delle merci che verranno esportate temporaneamente;
b) il termine entro il quale deve avvenire la temporanea esportazione;
c) le altre condizioni e modalità necessarie per la esecuzione delle operazioni.
Il regime di cui ai precedenti commi non si applica alle merci che si trovano in temporanea importazione per ricevere i trattamenti previsti dall'art. 176 nè alle merci sottoposte alla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad alcune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.".
Art. 207 - nel secondo comma le parole: "ove hanno subito il trattamento o i trattamenti di cui al comma precedente" sono sostituite dalle parole: "ove hanno subito l'ultima operazione relativa al trattamento od ai trattamenti di cui al comma precedente".
È aggiunto il seguente comma:
"Alla reimportazione autorizzata ai sensi dell'art. 206, primo comma, di merci che non hanno subito, neanche parzialmente, il trattamento previsto nell'autorizzazione di temporanea esportazione si applica ai fini dei diritti di confine il trattamento stabilito per le merci in reintroduzione.".
Art. 208 - è sostituito dal seguente:
"L'importo della detrazione, stabilita al secondo comma del precedente articolo, va calcolato tenendo conto:
a) della quantità e della qualità delle merci temporaneamente esportate;
b) del valore delle merci temporaneamente esportate e delle aliquote dei diritti doganali in vigore alla data dell'accettazione della dichiarazione di reimportazione ovvero, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 206-ter, in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione temporanea.
Nel caso in cui le merci temporaneamente esportate possano all'atto della loro importazione nel territorio doganale, essere classificate in una sottovoce tariffaria che preveda un'aliquota speciale in funzione di una destinazione particolare, detta aliquota si applica a tali merci ove alle stesse sia stata assegnata una tale destinazione nel Paese in cui ha avuto luogo l'operazione di perfezionamento.
Qualora i prodotti da reimportare beneficino di un regime preferenziale tariffario per il fatto che all'importazione definitiva si applica un regime del genere nei confronti del Paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi, le aliquote dei diritti all'importazione da considerare per il calcolo dell'importo da dedurre sono quelle che sarebbero applicabili se le merci temporaneamente esportate soddisfacessero alle condizioni alle quali può essere accordato il suddetto regime preferenziale tariffario.
Se esiste un dazio convenzionale e se l'aliquota di tale dazio è inferiore a quella del dazio autonomo, l'aliquota da considerare per il calcolo della detrazione è quella del dazio convenzionale.
Nel caso in cui le merci reimportate siano vincolate o nuovamente vincolate al regime della temporanea importazione ai sensi dell'art. 185, secondo comma, la data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione vale quale data di accettazione della dichiarazione di reimportazione ai fini di cui al primo comma del precedente articolo e del primo comma, lettera b), del presente articolo.".
Art. 209 è aggiunto il seguente comma:
"L'esenzione di cui al precedente comma non può essere concessa qualora dei difetti di fabbricazione sia stato tenuto conto per la determinazione del valore imponibile o per l'applicazione della tariffa doganale in occasione della primitiva importazione.".
Art. 210 - nel secondo comma le parole: "Riconosciuta l'identità delle merci" sono sostituite dalle parole: "Riconosciuta l'identità o l'equivalenza delle merci".
Art. 212 - le parole: "la restituzione o l'abbuono è concesso" sono sostituite dalle parole: "la restituzione è concessa".
Art. 214 - nel secondo comma le parole: "per esecuzione di lavori commissionati," sono sostituite dalle parole: "per esecuzione di lavori ovvero per produzione di beni o di servizi,".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può autorizzare l'importazione e l'esportazione temporanea, anche a titolo di noleggio o locazione finanziaria, di strumenti, macchinari, attrezzature e veicoli di ogni specie, nonché di stampi, matrici, clichè, disegni, progetti, da impiegare nell'esecuzione di lavori ovvero nella produzione di beni o di servizi, stabilendo i casi nei quali il regime di importazione ed esportazione temporanea è consentito direttamente dai capi delle circoscrizioni doganali, con determinazione delle condizioni e delle formalità da osservarsi.
All'atto della riesportazione o della reimportazione saranno riscossi i diritti doganali, secondo il trattamento proprio di detto materiale, previsti rispettivamente per la importazione definitiva o per l'esportazione definitiva e commisurati alla perdita di valore da esso subita durante il periodo della temporanea importazione od esportazione.".
Art. 215 - nel secondo comma è aggiunto il seguente periodo:
"Tale obbligo non sussiste qualora per i veicoli di cui al precedente comma venga previsto l'esonero dalla emissione del documento di temporanea importazione e dalla prestazione della garanzia ai sensi del terzo comma dell'art. 214.".
Art. 216 - il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli autoveicoli nazionali e nazionalizzati nuovi di fabbrica acquistati da persone residenti all'estero in soggiorno temporaneo nel territorio doganale, che siano stati immatricolati mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'art. 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché a quelli acquistati dalle forze militari alleate o dal personale da esse dipendente, che siano stati immatricolati mediante le speciali targhe dei comandi alleati di stanza in Italia, in applicazione della convenzione di Londra 19 giugno 1951 approvata e resa esecutiva con la legge 30 novembre 1955, n. 1335. Tali autoveicoli sono considerati esportati all'atto della immatricolazione, restando assoggettati al regime della temporanea importazione durante la successiva permanenza nel territorio predetto.".
Dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Per i mezzi di trasporto indicati nei precedenti commi il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati, semprechè siano custoditi con l'osservanza delle condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle finanze.".
Dopo l'art. 217 è aggiunto il seguente:
"Art. 217-bis (Temporanea importazione e temporanea esportazione di materiali interessanti l'Amministrazione della difesa). - Per le operazioni di temporanea esportazione e temporanea importazione relative a materiali di interesse militare che a titolo di prestito l'Amministrazione della difesa spedisce a forze militari di Paesi alleati o che riceve dalle stesse e per le successive operazioni di reimportazione e di riesportazione può prescindersi dalla emissione di documenti doganali.
In tali casi sono riconosciuti validi, ai fini dell'uscita e dell'entrata nel territorio doganale del materiale predetto, i documenti di spedizione emessi dai competenti comandi dell'Amministrazione della difesa, la quale è tenuta a fornire alla dogana le scritture e documentazioni che rendono possibile seguire il movimento del materiale.".
Dopo l'art. 218 è aggiunto il seguente:
Art. 218-bis (Successivi utilizzi di merci vincolate al regime della importazione od esportazione temporanea). - Quando le circostanze lo giustificano, può consentirsi, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quello del commercio con l'estero, che le merci importate od esportate temporaneamente nonché i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorchè incompleti, previsti dagli articoli 176 e 200 siano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nell'originaria autorizzazione.".
Art. 220 - è sostituito dal seguente:
"Il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221 stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunità europee in materia di temporanea importazione ed esportazione in regime di traffico di perfezionamento attivo e passivo e di traffico internazionale.
Con la stessa procedura si provvede a stabilire:
a) per quali merci, ammesse all'importazione temporanea, la lavorazione debba effettuarsi sotto la vigilanza dell'Amministrazione;
b) le condizioni e norme per lo scarico anche cumulativo e periodico delle bollette di temporanea importazione ed esportazione.".
Art. 221 - è sostituito dal seguente:
"Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituito un comitato a cui è affidato il compito di fornire pareri nei casi previsti dal presente testo unico e dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione.
Il comitato è composto:
per il Ministero del commercio con l'estero dal direttore generale delle importazioni e delle esportazioni e dal direttore generale degli accordi commerciali;
per il Ministero delle finanze, dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette;
per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale della produzione agricola e dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli;
per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali e dal direttore generale delle fonti di energia; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
da quattro esperti estranei alle pubbliche amministrazioni scelti dal Ministero del commercio con l'estero fra gli appartenenti alle categorie agricola, industriale, commerciale e dei lavoratori, interessate agli scambi con l'estero.
Il comitato è presieduto da un Sottosegretario di Stato designato dal Ministro del commercio con l'estero, il quale potrà farsi sostituire dal direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero medesimo.
I membri titolari potranno essere sostituiti da supplenti, da nominarsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
Alle riunioni del comitato potranno partecipare, quando il presidente lo ritenga necessario, altre persone particolarmente esperte in determinate questioni da trattare.
Le funzioni di segretario del comitato saranno esercitate dal direttore della divisione competente presso la Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni o da un funzionario della carriera direttiva appartenente alla stessa Direzione generale, purchè di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-05;499#art-1