Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, numero 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 121, 122, 123, 124, 126, 127 e 128, relativi alla scuola di specializzazione in storia dell'arte medioevale e moderna che muta denominazione in scuola di specializzazione in archeologia e storia dell'arte, sono modificati nel modo seguente: Art. 121 - alla facoltà di lettere e filosofia è annessa la scuola di specializzazione in archeologia e storia dell'arte, della durata di tre anni. All'art.- 122 le parole "materie storico-artistiche sono sostituite dalle seguenti: "materie archeologiche o storico-artistiche", le parole "istituto di storia dell'arte" sono sostituite dalle seguenti: "istituto di archeologia e storia dell'arte della musica e dello spettacolo". All'art. 123 le parole "argomento storico-artistico" sono sostituite dalle seguenti: "argomento archeologico o storico-artistico". L'art. 124 è sostituito dal seguente: "Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di quaranta per ogni anno di corso". All'art. 126 le parole "secondo anno" e "storia dell'arte medioevale e moderna" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "terzo anno" e "archeologia e storia dell'arte". L'art. 127 è sostituito dal seguente: "Il corso di studi è suddiviso in quattro indirizzi: a) archeologia greca e dell'Italia pre-romana; b) archeologia romana e medioevale; c) storia dell'arte medioevale; d) storia dell'arte moderna. Il diploma rilasciato dopo la discussione della tesi è specifico". All'art. 128 sono aggiunte le seguenti materie: ARCHEOLOGIA GRECA E DELL'ITALIA PRE-ROMANA. 1° Anno: paletnologia e protostoria; archeologia e storia dell'arte greca; tecnica dello scavo e della prospezione o tecnica della classificazione e della documentazione archeologica o analisi dei materiali. 2° Anno: etruscologia e archeologia italica; archeologia fenicio-punica o archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico; epigrafia e antichità greche o numismatica. ARCHEOLOGIA ROMANA E MEDIOEVALE. 1° Anno: archeologia e storia dell'arte romana; epigrafia e antichità romane o archeologia tardoantica o archeologia delle province romane; geografia storica o topografia antica o rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi. 2° Anno: archeologia medioevale; epigrafia e antichità medioevali o storia degli insediamenti medioevali; restauro e tecnologie applicate ai beni archeologici o storia dell'archeologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 132
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-31;858#art-1