Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 635; Veduta la nota rettorale n. G.98718 del 29 ottobre 1980; Riconosciuta la necessità di apportare la rettifica al predetto decreto presidenziale n. 635, dovuto ad un mero errore di trascrizione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 635, è rettificato nel senso che alla scuola di perfezionamento in fisica, di cui all'art. 451 dello statuto, sono ammessi anche i laureati in chimica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1981 Registro n. 123 Istruzione, foglio n. 375
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