Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 13 dic 1981
L'art. 286, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in ortopedia, è soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 286. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. Il corso ha la durata di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti è di otto per ogni anno e non può superare il numero di quaranta per l'intero corso. La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. È in facoltà della direzione della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche universitarie o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno. Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento deve anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero viene fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: INSEGNAMENTO TEORICO 1° Anno: 1) anatomia dell'apparato locomotore; 2) fisiologia dell'apparato locomotore; 3) semeiotica ortopedica; 4) nozioni di chirurgia generale; 5) bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: 1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I; 2) patologia dell'apparato locomotore I; 3) clinica ortopedica I; 4) traumatologia dell'apparato locomotore I; 5) radiologia I; 6) nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; 7) bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: 1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II; 2) patologia dell'apparato locomotore II; 3) clinica ortopedica II; 4) traumatologia dell'apparato locomotore II; 5) radiologia II; 6) tecnica operatoria I; 7) apparato terapia e tecnica degli apparecchi gessati; 8) elementi di reumatologia. 4° Anno: 1) patologia dell'apparato locomotore III; 2) clinica ortopedica III; 3) traumatologia dell'apparato locomotore III; 4) tecnica operatoria II; 5) fisiokinesiterapia I; 6) neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 7) nozioni di medicina legale. 5° Anno: 1) patologia dell'apparato locomotore IV; 2) clinica ortopedica IV; 3) traumatologia dell'apparato locomotore IV; 4) tecnica operatoria III; 5) fisioterapia II. INSEGNAMENTO PRATICO 1° Anno: 1) chirurgia generale; 2) pronto soccorso generale; 3) fisioterapia. 2° Anno: 1) chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore); 2) reparti di pronto soccorso traumatologico; 3) reparti di ortopedia e traumatologia. 3° Anno: 1) reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale di gessi). 4° Anno: 1) reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori). 5° Anno: 1) reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); 2) officine ortopediche. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle singole materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'iscritto deve superare, alla fine di ogni anno, un colloquio, mentre l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Per conseguire il diploma di specialista i candidati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-29;682#art-3