Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 dic 1981
L'art. 285, lettera a), relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, che muta la denominazione in chirurgia generale, è soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in chirurgia generale a) La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-29;682#art-2