Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 dic 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 69 del regolamento, agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 7
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-27;740#art-1