Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 set 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento; Considerata la necessità di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro; Decreta: È approvato l'annesso regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, vistato dal Ministro proponente. Il regio decreto 31 marzo 1927, n. 715, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1981 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1981 Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 35
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