Art. 13
13 / 13Norme transitorie
In vigore dal 10 set 1981
Sino alla costituzione degli organismi di coordinamento di cui al precedente , le intese e gli accordi tra il Ministero della difesa ed il Ministero dei trasporti saranno adottati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - SCHIETROMA -
BALZAMO - LAGORIO -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 agosto 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 32
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-27;484#art-13