Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 22 ott 1981
Il personale di cui all' che passa nel Corpo degli agenti di custodia viene inquadrato in un apposito ruolo parallelo ad esaurimento la cui dotazione organica è fissata nella tabella A, annessa al presente decreto, mantenendo il grado rivestito nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 10 aprile 1981, n. 121, nonché l'anzianità assoluta e relativa posseduta al momento del passaggio nel Corpo degli agenti di custodia. Il personale di cui al comma precedente dovrà frequentare un corso informativo di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi.
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