Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 22 ott 1981
Gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che si trovino nella posizione di ausiliaria o di riserva, possono chiedere di passare nella stessa posizione nelle altre forze di polizia, assumendone il relativo stato giuridico. Possono chiedere altresì di passare nella stessa posizione nelle armi e nei corpi presso cui avevano prestato servizio prima dell'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assumendone il relativo stato giuridico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;551#art-8