Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 22 ott 1981
Il personale di cui agli articoli precedenti, per avvalersi delle disposizioni del presente decreto, deve presentare apposita domanda entro tre mesi dall'applicazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della legge 10 aprile 1981, n. 121, nei confronti dei singoli interessati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1981 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - LAGORIO - DARIDA - FORMICA - BARTOLOMEI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1981 Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 18
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