Art. 1
1 / 1In vigore dal 5 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 132, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, è sostituito dal seguente:
Art. 132. - Il corso di studio ha la durata di quattro anni. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. La frequenza ai fini dell'apprendimento è obbligatoria per sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno, per tre mesi in neurologia e per tre mesi in psichiatria per gli studenti del secondo anno; in neuropsichiatria infantile, per la durata di sei mesi per gli studenti del terzo anno e per la durata di sei mesi per quelli del quarto anno.
Il numero complessivo degli iscritti per i quattro anni del corso non potrà essere superiore a trentadue.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 luglio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 133
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-23;852#art-1