Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 24 dic 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 977; Vedute le delibere delle autorità accademiche dell'Università di Torino intese a rettificare la denominazione di due insegnamenti della scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 977, è rettificato nel senso che all'art. 380 i seguenti insegnamenti del secondo anno "tecnica vinicola" ed "esercitazioni di tecnica vinicola" debbono intendersi rispettivamente: "tecnica viticola" ed "esercitazioni di tecnica viticola". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 luglio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981 Registro n. 117 Istruzione, foglio n. 143
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-23;715#art-1