Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 ott 1981
N. 519. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in cinque pellicce lunghe e tre giacchettine che dovranno essere vendute al miglior offerente, valore dichiarato dall'Unione italiana dei ciechi L. 3.500.000, disposta dalla sig.ra Bussi Angela ved. Torta con testamento olografo 4 maggio 1967, pubblicato con atto 26 agosto 1977, n. 104091 di repertorio e n. 10457 di raccolta, a rogito dott. Giorgio Perotti, notaio in Torino, registrato a Torino in data 29 agosto 1977 al n. 31681, vol. 1357.
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1981
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 349
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-23;519#art-1