Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 dic 1981
N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati: uno all'istituto di medicina del lavoro, uno all'istituto di clinica oculistica, uno all'istituto di oncologia, uno all'istituto di clinica ostetrica e uno all'istituto di clinica medica II della facoltà di medicina e chirurgia e uno all'istituto di idrossiologia a pescicoltura della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina per l'immissione in ruolo di sei dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 11 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981 Registro n. 117 Istruzione, foglio n. 139
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