Art. 7

Art. 7

7 / 7
In vigore dal 17 dic 1981
Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare. Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 320. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso la cattedra di chirurgia vascolare afferente all'istituto di clinica chirurgica generale. La scuola conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare. La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale rilasciato dall'autorità competente. Il numero massimo degli iscritti è di due per ogni anno di corso e complessivamente di dieci per l'intero corso di studi. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Le materie per l'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; 2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; 3) anatomia patologica dell'apparato vascolare; 4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari; 6) vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: 7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: 11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 12) terapia chirurgica delle malattie vascolari; 13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (I). 4° Anno: 14) informatica medica; 15) rianimazione e terapia intensiva; 16) patologia e clinica vascolare pediatrica (I); 17) epidemiologia delle malattie vascolari; 18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria; 19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (II). 5° Anno: 20) elementi di bioingegneria applicati al circolo; 21) principi e tecnica di circolazione extracorporea; 22) terapia intensiva; 23) patologia e clinica vascolare pediatrica (II); 24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; 25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (III). La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria. Gli allievi i quali non conseguano le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine degli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati devono sostenere una prova clinica e superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta sopra di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1981 Registro n. 114 Istruzione, foglio n. 215
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-01;693#art-7