Art. 5
5 / 7In vigore dal 17 dic 1981
L'art. 292, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 292. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di undici per anno di corso e complessivamente di quarantaquattro iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) igiene del lavoro (primo corso);
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (primo corso);
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.
2° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (primo corso);
2) igiene del lavoro (secondo corso);
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (secondo corso);
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.
3° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (secondo corso);
2) prevenzione degli infortuni e malattie da lavoro (primo corso);
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.
4° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (terzo corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (secondo corso);
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.
Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali vengono sostenuti alla fine dell'ultimo corso.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-01;693#art-5