Art. 5
5 / 6In vigore dal 1 lug 1981
Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Per le ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni di cui all'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;337#art-5