Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 lug 1981
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compreso l'acconto di L. 40.000 mensili, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 910, decorrono: dal 1 febbraio 1981, nella misura dell'80%; dal 1 febbraio 1982, per la differenza. È fatta salva l'integrale corresponsione dei benefici conseguenti alla progressione economica per anzianità maturata successivamente al 10 febbraio 1981. Il dipendente mantiene ad personam il trattamento già in godimento qualora quello spettante dal 10 febbraio 1981 risulti di importo inferiore. In tale caso il dipendente si considera collocato nella classe di stipendio immediatamente inferiore, conservando ai fini della progressione economica la frazione di anzianità posseduta.
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