Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 lug 1981
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi indicati negli articoli 153 e 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché sui compensi previsti dagli del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; non hanno, invece, effetto sui compensi indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 910.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;337#art-3