Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto l'accordo per il triennio contrattuale 10 luglio 1979-30 giugno 1982 concluso il 18 marzo 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e della Confederazione CIDA-ANDAMS; Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: . Con effetto dal 1 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 100 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per i dipendenti dei monopoli di Stato, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale o con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale, di ispettore capo ed equiparati, sono sostituiti come segue: ===================================================================== Qualifica funzionale | Importo ===================================================================== I |L. 2.160.000 II |L. 2.676.000 III |L. 3.036.000 IV |L. 3.372.000 V |L. 3.700.000 VI |L. 4.320.000 VII |L. 5.040.000 VIII |L. 6.000.000 In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica funzionale nella quale risultano inquadrati, per lo svolgimento degli stessi compiti, i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, previo superamento di apposita prova di lavoro da parte del personale stagionale da occupare come agente qualificato (IV qualifica funzionale). L. 2.400.000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;337#art-1