Art. 5
5 / 20Operai specializzati
In vigore dal 20 giu 1981
La disposizione contenuta nell', quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche nei confronti degli operai specializzati delle amministrazioni nei cui ruoli, secondo il precedente ordinamento, non era prevista la qualifica di capo operaio. L'inquadramento nel livello superiore non può avere decorrenza anteriore al 13 luglio 1980.
È fatta salva la norma di cui all'art. 23 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;310#art-5