Art. 4
4 / 20Personale operaio
In vigore dal 20 giu 1981
Per il personale operaio lo stipendio si determina sulla base dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza.
Qualora il predetto personale abbia prestato servizio in più categorie, si determina lo stipendio relativo agli anni di servizio prestati nella categoria più bassa e il relativo ammontare si riporta nel livello retributivo superiore, aggiungendo la progressione economica relativa al servizio prestato nella categoria corrispondente a quest'ultimo livello. Il nuovo stipendio così determinato si trasferisce nel livello superiore con le stesse modalità innanzi indicate, e così fino a raggiungere quelle del livello retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.
Se in quest'ultimo livello lo stipendio si collochi fra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa all'anzianità di servizio posseduta nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento.
L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini della successiva progressione economica per classe o scatto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli appartenenti alle carriere dei vigili del fuoco transitati da vigile a capo squadra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;310#art-4