Art. 18 · Decorrenze dei benefici economici

Art. 18

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Decorrenze dei benefici economici

In vigore dal 20 giu 1981
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1 febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento dal 1 febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente e quello iniziale fissato dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312. I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera. Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione ad personam del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente , alla differenza fra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica.
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