Art. 17 · Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali

Art. 17

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Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali

In vigore dal 20 giu 1981
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, non più dovuto. Ai benefici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si applica l'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;310#art-17