Art. 12 · Personale del lotto

Art. 12

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Personale del lotto

In vigore dal 20 giu 1981
Il servizio di ruolo prestato dal personale delle ricevitorie del lotto si valuta, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi di cui al presente decreto, secondo i criteri previsti per il personale di ruolo dello Stato in relazione alle correlative posizioni. Il servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 4 febbraio 1958, n. 40, dà titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di aiuto ricevitore è inquadrato nel livello retributivo immediatamente superiore al compimento del tredicesimo anno di servizio di ruolo e comunque con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;310#art-12