Art. 11 · Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo

Art. 11

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Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo

In vigore dal 20 giu 1981
Nei confronti del personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il servizio di ruolo prestato con l'attribuzione del parametro di stipendio 397 si considera nel settimo livello retributivo; quello svolto con stipendio relativo a parametri inferiori al 397 si valuta nel sesto livello retributivo. Il servizio di ruolo prestato nelle qualifiche direttive ed ispettive è valutato per intero nell'ottavo livello retributivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;310#art-11