Art. 6

Art. 6

6 / 6
In vigore dal 23 giu 1981
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 1981 PERTINI FORLANI - DI GIESI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1981 Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 19
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-06;282#art-6