Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 23 giu 1981
Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-06;282#art-5