Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 giu 1981
L' del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, per la parte concernente gli abbonamenti della categoria B, è sostituito dal seguente: "Categoria B. - Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati nella categoria C. Nel caso in cui, in base al precedente comma, siano classificati in categoria C utenze duplex - fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex -, il relativo canone trimestrale di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone trimestrale di abbonamento della categoria B simplex e quello della categoria B duplex. Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria B, il gestore del servizio urbano ha facoltà di richiedere apposito certificato anagrafico. Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria B, lo stesso procederà all'applicazione delle tariffe di categoria C con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate ai sensi del presente provvedimento".
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