Art. 1
1 / 6In vigore dal 23 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;
Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 aprile 1981;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 25 del 26 maggio 1981;
Considerata la necessità di integrare e modificare le disposizioni contenute nel predetto decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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Ai valori degli scatti del contatore d'utente previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, ad eccezione degli scatti determinati da comunicazioni urbane in partenza dai telefoni a disposizione del pubblico e di quelli tassati a L. 40 per il traffico in partenza da impianti simplex e duplex della categoria B di abbonamento, si applica un soprapprezzo di L. 15.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-06;282#art-1