Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Visto l'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 164, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-83;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 2.124.845.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. 2956 - Fitto di locali ed oneri accessori..... L. 72.600.000 Cap. 5042 - Spese per la pulizia, il riscaldamento, ecc. L.
700.000.000
Cap. 5868 - Fitto di locali ed oneri accessori.... L. 250.000.000 Ministero delle finanze:
Cap. 1091 - Fitto di locali ed oneri accessori.... L. 500.000.000 Cap. 3098 - Fitto di locali ed oneri accessori.... L. 500.000.000 Ministero degli affari esteri:
Cap. 1022 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero....................... L. 20.000.000 Ministero delle partecipazioni statali:
Cap. 1096 - Fitto di locali ed oneri accessori..... L. 62.245.000 Ministero del turismo e dello spettacolo:
Cap. 1095 - Fitto di locali ed oneri accessori..... L. 20.000.000
L. 2.124.845.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1981
PERTINI
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 28
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-03;314#art-1