Art. 8

Art. 8

8 / 9
In vigore dal 20 giu 1981
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresì sulla retribuzione prevista dall', quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326. I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto nella misura di L. 40.000 mensili, emolumento non più dovuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;271#art-8