Art. 6
6 / 9In vigore dal 20 giu 1981
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi dei precedenti articoli e quello spettante alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, per la somma di L. 40.000 mensili, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 720, vengono attribuiti come segue:
dal 1 febbraio 1981 nella misura del 70 per cento;
dal 1 febbraio 1982 nella misura di un ulteriore 21 per cento;
dal 1 gennaio 1983 per l'intero ammontare.
Gli importi relativi alle classi e agli aumenti periodici di stipendio, maturati successivamente al 1 febbraio 1981, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato ancorchè esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;271#art-6