Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 20 giu 1981
La classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici risultanti dall'applicazione del precedente sono attribuiti con decorrenza dal 1 febbraio 1981. Qualora non vi sia coincidenza tra l'anzianità determinata ai sensi del medesimo in sede di inquadramento nel livello di appartenenza e l'anzianità corrispondente alle classi e aumenti biennali in cui è articolato il livello stesso, è conferita la classe o aumento biennale immediatamente inferiore, con l'attribuzione dell'anzianità residua ai fini del conseguimento della classe o aumento biennale di stipendio successivi. Per i docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'art. 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno sedici anni di anzianità di servizio, e per i docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, con più di diciotto anni di servizio, sono aggiunti nella classe di stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento computati nella classe stessa. Per il personale ispettivo tecnico periferico, in servizio alla data del 1 febbraio 1981, sono parimenti aggiunti nella classe di stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento computati nella classe stessa. Per il personale non docente, che abbia conseguito la qualifica, rispettivamente, di segretario capo e di applicato superiore od equiparata a seguito di esami per merito distinto, si aggiungono due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento nella classe di stipendio attribuita. Per il medesimo personale che abbia conseguito le qualifiche stesse a seguito di esami di idoneità, si aggiunge un aumento biennale non riassorbibile del 2,50 per cento nella classe di stipendio attribuita. Per il personale stesso, che abbia conseguito la qualifica, rispettivamente, di segretario capo e di applicato superiore od equiparata a seguito di scrutinio per merito comparativo, l'anzianità è aumentata di un anno agli effetti della successiva progressione economica. Per il personale che ha conseguito, entro la data del 10 febbraio 1981, la qualifica di aiutante tecnico superiore ovvero ha maturato l'anzianità necessaria per conseguirla senza scrutinio, il primo aumento biennale nell'ultima classe di stipendio è attribuito in ragione dell'88 per cento della classe iniziale di livello.
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