Art. 3
3 / 9In vigore dal 20 giu 1981
L'inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale di cui al precedente , in servizio di ruolo alla data del 1 febbraio 1981, è effettuato sulla base dell'anzianità di servizio determinata alla data del 31 gennaio 1981, secondo le modalità indicate nei successivi commi.
Per il personale docente ed educativo si considera l'anzianità di servizio corrispondente al parametro e agli aumenti biennali conseguiti secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla quale si aggiunge il periodo di servizio prestato fino al 31 gennaio 1981, fermo restando quanto disposto dal successivo ultimo comma per quanto concerne i benefici attribuiti ai soli fini economici.
Per il personale direttivo si considera sia l'anzianità relativa al servizio prestato nel ruolo del personale docente di provenienza sia l'anzianità di servizio maturata nel ruolo attuale.
Ai fini della valutazione dell'anzianità nel ruolo inferiore si determina, preliminarmente, nel livello retributivo corrispondente al ruolo di provenienza, lo stipendio relativo all'anzianità complessiva di servizio, di ruolo e non di ruolo, nella misura riconosciuta dalla normativa vigente, prestato nel ruolo stesso; si calcola quindi la differenza tra lo stipendio così determinato e quello iniziale del livello corrispondente al ruolo di provenienza; l'importo di tale differenza si aggiunge allo stipendio iniziale del livello spettante per la qualifica direttiva. All'anzianità corrispondente a tale importo si aggiungono i periodi di servizio prestati nel ruolo direttivo, ivi compresi quelli derivanti da eventuali benefici economici e di carriera maturati alla data del 31 gennaio 1981, secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, esclusi quelli riferiti ai servizi sopra contemplati e fermo restando quanto disposto dal successivo ultimo comma per quanto concerne i benefici attribuiti ai soli fini economici.
Per gli ispettori tecnici periferici, che provengono dai ruoli direttivi della scuola, si considerano, in aggiunta all'anzianità calcolata secondo i criteri esposti nel comma precedente, i periodi di servizio prestati nel ruolo degli ispettori tecnici periferici, ivi compresi quelli derivanti da eventuali benefici economici e di carriera maturati, alla data del 31 gennaio 1981, secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, esclusi quelli riferiti ai servizi contemplati nel precedente comma e fermo restando quanto disposto dal successivo ultimo comma per quanto concerne i benefici attribuiti ai soli fini economici.
Per il personale non docente, che provenga da carriere inferiori, l'anzianità è determinata con criteri analoghi a quelli previsti dal presente articolo per il personale direttivo. Per il personale non docente, le cui carriere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono strutturate su due qualifiche, l'anzianità come sopra determinata, corrispondente al servizio prestato nella qualifica iniziale e all'eventuale servizio prestato in carriere diverse, non potrà superare, in ogni caso, sedici anni. Il predetto limite è elevato a diciotto anni per il personale che abbia conseguito, rispettivamente, la qualifica di segretario capo e applicato superiore od equiparata entro la data del 30 giugno 1976.
I benefici, che in base alle vigenti disposizioni sono attribuiti ai soli fini economici, si computano unicamente per l'attribuzione di aumenti periodici, anche convenzionali, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe di inquadramento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;271#art-3