Art. 2

Art. 2

2 / 9
In vigore dal 20 giu 1981
Il personale accudiente di convitto dopo un anno di effettivo servizio di ruolo consegue lo stipendio annuo lordo di L. 3.060.000. Le classi di stipendio, da computarsi su detto importo, sono attribuite al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici e diciotto anni di anzianità di servizio senza demerito, maturata successivamente all'attribuzione dell'importo medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;271#art-2