Art. 4
4 / 8In vigore dal 20 giu 1981
Ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui al precedente si ha riguardo all'anzianità complessiva di servizio effettivamente maturata fino al 31 gennaio 1981 nella carriera che ha dato luogo all'inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi degli articoli 82 e 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compresa quella riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. A tal fine si escludono le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1 febbraio 1981, si aggiunge al trattamento iniziale del nuovo livello retributivo corrispondente alla qualifica rivestita a tale data, la progressione economica riferita alla anzianità di servizio valutata ai sensi del precedente comma ed il personale è inquadrato nella posizione stipendiale corrispondente a tale anzianità. Qualora l'importo dello stipendio cada tra due classi o scatti, il dipendente è inquadrato alla classe o scatto immediatamente inferiore, computando la eventuale residua anzianità ai fini del conseguimento dell'ulteriore classe o scatto.
Ove l'anzianità complessiva di cui al primo comma si riferisca a livelli retributivi di qualifiche diverse, si calcola anzitutto la anzianità relativa alla qualifica funzionale inferiore nel livello retributivo corrispondente.
L'importo tabellare correlativo, detratto il valore iniziale di livello, si trasferisce sul livello retributivo della qualifica superiore, aggiungendolo al valore iniziale del livello retributivo; al valore temporale corrispettivo si aggiunge l'anzianità riferita a tale qualifica superiore.
L'inquadramento è effettuato con gli stessi criteri del precedente comma secondo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;270#art-4