Art. 3
3 / 8In vigore dal 20 giu 1981
Con effetto dal 1 febbraio 1981, al personale che alla stessa data riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica e ostetrica capo, dietista, terapista della riabilitazione, assistente sociale, capo tecnico dei servizi diagnostici e capo dei servizi sanitari ausiliari, compete lo stipendio annuo lordo alla prima classe stipendiale della sesta qualifica funzionale. Il predetto stipendio si considera anche ai fini dell'attribuzione delle successive otto classi biennali di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;270#art-3