Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 giu 1981
Per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 che risulti inquadrato o da inquadrare nelle prime sei qualifiche funzionali, il beneficio contrattuale derivante dal nuovo inquadramento non può essere inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello di appartenenza previsto dal precedente e quello iniziale dello stesso livello stabilito dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Ai fini perequativi, per il personale in servizio alla predetta data, che risulti inquadrato o da inquadrare nella settima e nell'ottava qualifica funzionale, lo stipendio indicato nel precedente è integrato di un importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto, per lo stesso livello retributivo, dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, maggiorato di L. 403.200 e di L. 475.200, rispettivamente per il personale della settima ed ottava qualifica funzionale, nonché della somma di L. 480.000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719, e lo stipendio iniziale stabilito per il medesimo livello retributivo dal precedente .
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