Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255; Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81, intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e C.I.S.A.P.U.N.I. e successivamente sottoscritti anche dai rappresentanti della CONFSAL-SNALS, della CISAS e della CISAF-FISAFI; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; Decreta: . Con effetto dal 10 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le categorie di personale di cui al titolo III, capo II, della stessa legge, sono sostituiti come segue: prima qualifica..................... L. 2.196.000 prima qualifica dopo 6 mesi............... L. 2.400.000 seconda qualifica.................... L. 2.700.000 terza qualifica..................... L. 3.150.000 quarta qualifica.................... L. 3.400.000 quinta qualifica.................... L. 3.816.000 sesta qualifica..................... L. 4.320.000 settima qualifica.................... L. 5.040.000 ottava qualifica.................... L. 5.940.000 Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni. Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa. Per la prima qualifica le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile ai fini delle classi stesse. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;270#art-1