Art. 2
2 / 2In vigore dal 23 ott 1981
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.
Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana
Art. 265. - Presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II è istituita la scuola di patologia della riproduzione umana, la quale ha lo scopo di conferire un'adeguata preparazione nella fisiologia della riproduzione e nei problemi ad essa collegati, nonché di curare lo studio degli aspetti sociologici, demografici e della pianificazione familiare inerenti alla disciplina. Le norme generali sono quelle previste dallo statuto generale dell'Università di Milano (da art. 149 a art. 160).
Art. 266. - La durata del corso è di tre anni, l'ammissione alla scuola avviene previo esame di concorso per titoli ed esami; il numero di posti disponibili è fissato in venti per anno di corso.
Non è ammessa la abbreviazione della durata del corso; gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e ai seminari.
Art. 267. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
biologia generale della riproduzione;
embriologia e anatomia dell'apparato riproduttivo umano;
fisiologia della riproduzione umana;
genetica umana;
immunologia e patologia della riproduzione umana.
2° Anno:
fisiopatologia della riproduzione umana;
anatomia e istologia patologica dell'apparato riproduttivo;
endocrinologia ginecologica;
andrologia;
teratologia;
patologia della gravidanza;
urologia e patologia della riproduzione umana.
3° Anno:
nosografia della patologia della riproduzione umana;
diagnostica della patologia della riproduzione umana;
terapia medica della patologia della riproduzione umana;
trattamento chirurgico della patologia della riproduzione umana;
elementi di psicologia medica e sessuologia;
educazione sociologica e demografica.
Art. 268. - Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma.
La prova di profitto è unica e viene espletata nel mese di ottobre. Gli esami si svolgono per gruppi di materie.
Per il conseguimento del diploma, il candidato deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 238
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-29;554#art-2